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artico

Danno ambientale

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Nel caso di sinistri stradali, si verificano spesso incidenti che comportano lo sversamento di sostanze nel suolo; anche da parte di operatori specializzati nel settore delle bonifiche ambientali, tali fatti vengono, a volte, affrontati in modo errato perchè confrontati con le normative specifiche in materia di bonifica dei suoli.

L’art. 242 del D. Lgs. 152/06 (parte IV) dice che “al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell’inquinamento mette in opera […] le misure necessarie […]” richiamando necessariamente l’art. 240 del D. Lgs. 152/06 ove viene chiarita la nozione di “sito potenzialmente contaminato”: “un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)”.

Non sempre però le sostanze sversate nel suolo rientrano tra quelle per le quali sono definite delle soglie di contaminazione.

Il danno ambientale è invece regolamentato dalla parte VI del D.Lgs. 152/2006. L’art. 300 riporta: “ […] è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”.  Al comma 2 si precisa che “costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato […] b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo […] d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati […] nocivi per l’ambiente”.

Operare senza aver ben presente la differenza tra queste due fattispecie può far correre il rischio di portare avanti un intervento perdendo di vista l’obiettivo da raggiungere.

Studio Tecnico Legale - ing. Vincenzo Ricci - Samarate

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